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LEGGE 2 marzo 1963, n. 365

Contributo per gli anni 1960, 1961 e 1962 all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - U.N.R.W.A.).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di lire 150 milioni quale contributo straordinario complessivo per gli anni 1960, 1961 e 1962 a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.).