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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1963, n. 324

Ripartizione di venti posti di professore universitario di ruolo, istituiti con la legge 2 marzo 1963, n. 166.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  14-4-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 2 marzo 1963, n. 166, e, in particolare, l'art. 1 col quale sono stati istituiti, fra l'altro, venti nuovi posti di professore di ruolo dall'anno accademico 1962-63, da ripartire fra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, secondo le modalità stabilite nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti presso le Facoltà universitarie e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea relativamente agli insegna menti e allo sviluppo della ricerca scientifica;
Ravvisata la necessità che le Facoltà universitarie siano messe in grado di procedere, ove lo ritengano, alla richiesta di apertura dei concorsi per i posti anzidetti, entro il nuovo termine del 31 marzo 1963 stabilito nell'ultimo comma dell'art. 1 della citata legge 2 marzo 1963, n. 166;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

I venti posti di professore universitario di ruolo istituiti dall'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, dallo anno accademico 1962-63, sono ripartiti fra le Facoltà di cui appresso per i corsi di laurea rispettivamente indicati:
Numero
dei posti UNIVERSITA DI BOLOGNA

Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1

UNIVERSITA DI CATANIA

Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1

UNIVERSITA DI FERRARA

Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1

UNIVERSITA DI FIRENZE

Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1

UNIVERSITA DI MESSINA

Facoltà, di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Filosofia................... 1

UNIVERSITA DI MILANO

Facolta di Agraria:
per il corso di laurea................................ 1

UNIVERSITA DI MODENA

Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1

UNIVERSITA DI PADOVA

Facolta di Scienze politiche:
per il corso di laurea................................ 1
Facolta di Ingegneria:
per il biennio propedeutico........................... 1

UNIVERSITA DI PALERMO

Facolta di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere..................... 1

UNIVERSITA DI PERUGIA

Facolta di Lettere e filosofia:
per il corso di laurea in Lettere..................... 1

UNIVERSITA DI ROMA

Facolta di Scienze politiche:
per il corso di laurea................................ 1
Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 2

UNIVERSITA DI SASSARI

Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea In Scienze biologiche.......... 1

UNIVERSITA DI TORINO

Facolta di Medicina e chirurgia:
per il corso di laurea................................ 1
Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Chimica..................... 1

UNIVERSITA DI TRIESTE

Facolta di Scienze matematiche, fisiche e naturali:
per il corso di laurea in Scienze naturali............ 1

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

per la classe di Lettere e filosofia.................. 1

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA E COM-
MERCIO E DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE
DI VENEZIA

Facolta di Economia e commercio
per il corso di laurea................................ 1


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1963

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1963

Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 1. - VILLA