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LEGGE 2 marzo 1963, n. 309

Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo ed il terzo comma, dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti:
"Detta gratificazione è commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data, del 16 dicembre di ogni anno; essa è corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1 gennaio dello stesso anno.
In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante".
La locuzione: "o per loro volontà a contenuta alla fine del penultimo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è soppressa.
Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla tredicesima mensilità relativa agli anni 1961 e 1962.