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LEGGE 28 febbraio 1963, n. 306

Miglioramenti economici al clero congruato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/04/1968)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  13-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1963 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economici spirituali stabiliti dalla legge 5 dicembre 1959, n. 1078, sono elevati del 30 per cento.
Su tali nuovi limiti è calcolata la percentuale dell'assegno per spese di culto di cui gli articoli 24 e 30 del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277.