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LEGGE 21 febbraio 1963, n. 305

Proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni giudiziarie.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  13-4-1963

Art. 1

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

La delega accordata al Governo della Repubblica con legge 27 dicembre 1956, n. 1443, rinnovata dalla legge 16 agosto 1962, n. 1344, è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 1963, limitatamente all'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - BOSCO - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO