stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 febbraio 1963, n. 281

Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal: 27-9-1963
al: 17-7-1968
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati   mangimi   per
l'alimentazione degli  animali  allevati  i  prodotti  alimentari  di
origine vegetale, animale e  minerale,  nonche'  chimico-industriale,
isolati o tra loro convenientemente mescolati. 
  Sono "mangimi semplici di  origine  vegetale"  i  singoli  prodotti
vegetali  allo  stato  naturale,   freschi   o   conservati,   ed   i
sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi. 
  Sono "mangimi semplici  di  origine  animale"  i  singoli  prodotti
animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti
delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi. 
  Sono  "mangimi  composti"  le  preparazioni   ottenute   associando
convenientemente due o piu' mangimi semplici. 
  Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in
stato di dispersione in un supporto  anche  liquido  non  costituente
fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione  alle  dosi  di
impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici
e residuati della loro preparazione, sali di  elementi  oligodinamici
ed altri costituenti  ad  azione  biologica  e  destinati  ad  essere
aggiunti ai mangimi allo scopo di  potenziarne  il  valore  nutritivo
oppure di stimolare determinate funzioni  produttive  ed  energetiche
degli animali. 
  Il  Ministero  della  sanita',  di  concerto   con   il   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria  e
del  commercio,  sentito  il  parere   della   Commissione   di   cui
all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i principi
attivi  di  cui  al  comma  precedente  che  sono  consentiti   nella
preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno
di essi in considerazione  dell'impiego  a  cui  sono  destinati  gli
integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali. 
  Sono "mangimi semplici integrati" e "mangimi composti integrati" le
preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici
e composti uno o piu' integratori. 
  Sono "mangimi composti concentrati" i mangimi  composti  aventi  un
tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego,  devono  essere
diluiti con altri mangimi semplici. 
  Il termine "nucleo" e'  riservato  al  mangime  composto  integrato
concentrato. 
  Nella preparazione dei mangimi composti  e  dei  mangimi  integrati
possono essere impiegati singoli prodotti  chimico-industriali  e  di
origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati. 
  Non sono ammesse per i mangimi  qualificazioni  diverse  da  quelle
stabilite nel presente articolo.