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LEGGE 2 marzo 1963, n. 261

Fondazione "Guglielmo Marconi" con sede in Bologna.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  7-4-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La Fondazione "Guglielmo Marconi" è retta e amministrata da un Consiglio direttivo costituito dai seguenti membri:
1) il presidente, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione;
2) il rettore dell'Università di Bologna;
3) tre rappresentanti designati dal Ministro per la pubblica istruzione dei quali due scelti tra insigni personalità della scienza e della letteratura italiana;
4) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
5) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
6) un rappresentante del Consiglio comunale di Bologna;
7) un rappresentante del Consiglio provinciale di Bologna;
8) due rappresentanti di Enti che si siano resi benemeriti della Fondazione.
Il Consiglio direttivo dura in carica un quinquennio e i suoi membri possono essere confermati.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per essere valide, debbono essere adottate con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.
I membri del Consiglio direttivo, non residenti in Bologna e che partecipino alle sue riunioni, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.