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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 236

Autorizzazione all'istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione (I.N.F.I.R.) a concedere mutui agli Enti di cui all'articolo 18 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431.

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Testo in vigore dal: 4-4-1963
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'Istituto  nazionale  per  il  finanziamento  della, ricostruzione
(I.N.F.I.R.)   e'   autorizzato   a   concedere   i   mutui  previsti
dall'articolo  18  della  legge  5  ottobre  1962,  n.  1431,  per il
finanziamento  delle  opere  di  cui  ai  commi  secondo  e sesto del
medesimo articolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
della  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 febbraio 1963

                                SEGNI

                                               FANFANI - TREMELLONI -
                                                      SULLO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO