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LEGGE 18 febbraio 1963, n. 164

Riduzione della ferma di leva.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  24-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La durata della ferma di leva, è ridotta da 18 a 15 mesi per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica e da 28 a 24 mesi per i militari della Marina.