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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 125

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, emanato ai sensi dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  17-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica panno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1962, n. 74, concernente il prelevamento di lire 1.785.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1961-62.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO