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LEGGE 11 febbraio 1963, n. 115

Autorizzazione alla concessione di un contributo straordinario di 3.050 milioni di lire a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  15-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 3.050.000.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione riscontrati negli esercizi 1959-60, 1960-61 e 1961-62.