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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 93

Assicurazione sugli infortuni e malattie dei marittimi italiani imbarcati su navi straniere.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  13-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie adriatica, meridionale e tirrena, sono autorizzate ad assicurare contro gli infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi battenti bandiera estera, in quanto composti, per almeno due terzi, da marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane; la sua validità è in ogni momento subordinata al regolare versamento dei contributi da parte dell'armatore.
La gestione è tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 febbraio 1963

SEGNI FANFANI - BERTINELLI - MACRELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO