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LEGGE 26 gennaio 1963, n. 91

Riordinamento del Club alpino italiano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
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Testo in vigore dal:  13-3-1963 al: 14-8-2018
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di "Club alpino italiano".
Esso è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.