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LEGGE 26 gennaio 1963, n. 52

Riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1963 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:
ruolo ingegneri;
ruolo chimici;
ruolo fisici;
ruolo assistenti tecnici.
Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.
Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse.
Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.