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LEGGE 30 gennaio 1963, n. 48

Modifica della composizione del Comitato centrale della cooperazione.

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vigente al 05/09/2026
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Testo in vigore dal:  1-3-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il Comitato centrale della cooperazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è composto:
1) dal presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal vicepresidente della Commissione centrale per le cooperative;
2) da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del Comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della Commissione centrale per le cooperative appartenenti alla rispettiva amministrazione od associazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1963

SEGNI FANFANI - BERTINELLI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO