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LEGGE 28 gennaio 1963, n. 21

Concessione di una indennità mensile ai magistrati ordinari, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e agli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026