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LEGGE 9 gennaio 1963, n. 7

Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2006)
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Testo in vigore dal: 14-2-1963
al: 14-6-2006
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    La  Camera  dei  Deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   clausole   di   qualsiasi   genere,  contenute  nei  contratti
individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano comunque la
risoluzione  del  rapporto di lavoro delle lavoratrici in conseguenza
del matrimonio sono nulle e si hanno per non apposte.
 Del pari nulli sono i licenziamenti attuati a causa di matrimonio.
  Si  presume  che  il  licenziamento  della  dipendente  nel periodo
intercorrente  dal  giorno  della  richiesta  delle  pubblicazioni di
matrimonio,  in  quanto  segua  la  celebrazione,  a  un anno dopo la
celebrazione stessa, sia stato disposto per causa di matrimonio.
  Sono  nulle  le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo
di cui al precedente comma, salvo che siano dalla medesima confermate
entro un mese all'Ufficio del lavoro.
  Al  datore  di  lavoro  e'  data  la  facolta'  di  provare  che il
licenziamento della lavoratrice, avvenuto nel periodo di cui al terzo
comma,  e'  stato  effettuato  non a causa di matrimonio, una per una
delle  ipotesi  previste  dalle  lettere a), b), c) del secondo comma
dell'art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860.