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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1962, n. 2040

Norme per la coltivazione agricola di alcuni terreni compresi nel perimetro della laguna di Venezia.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  4-4-1963

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda 15 settembre 1958 della Società "Dragojesolo" corredata da progetto 9 dicembre 1960;
Visto il parere del Magistrato alle acque espresso con nota 18 agosto 1961, n. 15384;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici riunito in assemblea generale espresso con il voto 14 dicembre 1961, n. 2169;
Visto l'art. 11 delle norme di polizia della laguna di Venezia approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1


Sono permanentemente sottratti ai divieti sanciti per la coltivazione agricola nel perimetro della laguna di Venezia i terreni che trovansi specificatamente indicati nella planimetria scala 1: 25.000 allegata al presente decreto e vistata dal Ministro proponente della superficie di ha 660 (seicentosessanta).