stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962, n. 1904

Inclusione dell'abitato di Raccuja (Messina) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  24-2-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Palermo, n. 45679, emesso nell'adunanza del 10 luglio 1962;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Raccuja, in provincia di Messina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1963

Atti del Governo, registro n. 163, foglio n. 2. - VILLA