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LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1846

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1 gennaio 1962 al 31 dicembre 1964.

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vigente al 02/07/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-1-1963

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



A decorrere dal 1 gennaio 1962 e fino al 31 dicembre 1964 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.