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LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1799

Adesione alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.

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Testo in vigore dal: 31-1-1963
    La  Camera  dai  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  ad aderire alla
Convenzione  per l'inquadramento della Commissione internazionale del
pioppo  nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e
l'Agricoltura (F.A.O.) adottata a Roma il 20 novembre 1959.