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LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1782

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini, firmata a Bruxelles il 10 ottobre 1957.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-1-1963
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale sui passeggeri clandestini firmata a Bruxelles, il 10 ottobre 1957.