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LEGGE 20 dicembre 1962, n. 1743

Integrazione del trattamento di quiescenza degli insegnanti e capi di istituti della istruzione secondaria provenienti dalle scuole di avviamento dei Comuni ad autonomia scolastica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-1-1963 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le norme stabilite nell'articolo 26 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e nell'articolo 7 della legge 16 luglio 1960, n. 727, si applicano anche al personale insegnante e direttivo della scuola secondaria, passato alle dipendenze dello Stato per effetto del regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1964, e che alla data del 31 dicembre 1933 risultava iscritto a regolamenti di pensione presso Comuni ad autonomia scolastica.