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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1962, n. 1724

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1962-63 (prelevamento di L. 595.300.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-1-1963

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 agosto 1962, n. 1391, 21 agosto 1962, n. 1454 e 31 ottobre 1962, n. 1503;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 398 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63, è autorizzato il prelevamento di lire 595.300.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 235. - Spese per l'impianto dell'albo
dei dipendenti civili dello Stato, ecc.............. L. 15.000.000
Cap. n. 539. - Spese per il funzionamento delle
Commissioni centrali e provinciali dei danni
di guerra, ecc...................................... L. 274.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 33. - Spese casuali......................... L. 8.000.000
Cap. n. 95. - Fitto di locali in servizio della
Guardia di finanza.................................. L. 163.300.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 82. - Servizio segreto e spese
confidenziali per la prevenzione e repressione
dei reati, ecc...................................... L. 135.000.000
.................................................... L. 595.300.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962

Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 45. - VILLA