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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1962, n. 1625

Inclusione dell'abitato di Esporlatu in provincia di Sassari, fra quelli da consolidare a cure e spese dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-12-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, emesso nell'adunanza del 25 maggio 1962, n. 11760;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stesso (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Esporlatu in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1962

SEGNI SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1962

Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 49. - VILLA