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LEGGE 14 novembre 1962, n. 1614

Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1969)
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Testo in vigore dal: 15-12-1962
al: 31-12-1969
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  luglio  1962  il contributo annuo ordinario a
favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960,
n. 1216, e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
  E'  altresi'  concesso  alla  predetta  Associazione  un contributo
straordinario di lire 37,5 milioni.