stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 ottobre 1962, n. 1603

Abrogazione di disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-12-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 343, contenente disposizioni penali in materia di esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre preziose.
Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1962

SEGNI FANFANI - PRETI - BOSCO - TREMELLONI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO