stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 ottobre 1962, n. 1594

Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  13-12-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775, personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto privato a tempo determinato e con le modalità previste dalla stessa legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo 15, fino al numero complessivo di centoventi unità.