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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1567

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  1-12-1962

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto Universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1039 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1933, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 19 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi è inserito il seguente nuovo articolo, relativo all'istituzione del Seminario di letteratura russa.
Art. 20. - È istituito presso la Facoltà di lingue e letterature straniere un Seminario di letteratura russa.
Dopo l'art. 23 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di una Scuola di perfezionamento e di un Corso di specializzazione in lingue e letterature straniere.
Scuola di perfezionamento e corso di specializzazione in lingue e letterature straniere
Art. 24. - Alla Facoltà di lingue e letterature straniere è annessa la Scuola di perfezionamento e il Corso di specializzazione in lingue e letterature straniere.
La Scuola conferisce il diploma di perfezionamento scientifico e il Corso l'attestato di frequenza in una delle lingue e letterature straniere: francese, tedesca, spagnola e russa.
Art. 25. - Il direttore della Scuola è anche il direttore del Corso, viene nominato dal rettore e dura in carica due anni.
Art. 26. - Alla Scuola di perfezionamento e al corso di specializzazione in lingue e letterature straniere possono iscriversi i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto universitario di Venezia, delle Facoltà di magistero e di economia e commercio, i laureati in lingue, letterature ed istituzioni europee dell'istituto superiore orientale di Napoli, i laureati delle Facoltà di lettere e filosofia e i laureati in materie letterarie delle Facoltà di magistero che abbiano seguito per un biennio la lingua e letteratura straniera cui intendono perfezionarsi.
Art. 27. - Gli insegnamenti della Scuola e del corso sono:
1) Lingua e letteratura francese;
2) Lingua e letteratura inglese;
3) Lingua e letteratura tedesca;
4) Lingua e letteratura spagnola;
5) Lingua e letteratura russa;
6) Filologia romanza;
7) Filologia germanica;
8) Filologia slava.
Il perfezionando è tenuto a frequentare il Seminario della lingua e letteratura straniera scelta e a seguire il corso annuale della Filologia ad essa attinente.
L'insegnamento della lingua e letteratura straniera sarà prevalentemente svolto sotto forma di colloqui ed esercitazioni e sarà annuale per gli iscritti al corso di specializzazione e biennale per gli Iscritti alla Scuola di perfezionamento.
L'esame della lingua e letteratura straniera comporta sia per gli iscritti al corso di specializzazione sia per gli iscritti alla Scuola di perfezionamento due prove scritte ed una orale da sostenere rispettivamente alla fine del corso annuale o del biennio.
Si è ammessi alla prova orale solo dopo aver superato le prove scritte.
Art. 28. - Per essere ammesso all'esame per il conseguimento del diploma della Scuola e dell'attestato del Corso il perfezionamento deve aver superato l'esame annuale o biennale della lingua e letteratura straniera e l'esame annuale della filologia a questa attinente.
L'esame finale del corso annuale di specializzazione consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato e in una lezione pratica: l'esame finale della Scuola biennale di perfezionamento consiste nella discussione di una dissertazione scritta avente carattere di originalità e in una lezione pratica. I temi relativi al colloquio, alla dissertazione scritta e alla lezione pratica saranno assegnati dal professore della lingua e letteratura straniera scelta dal perfezionando,
Art. 29. - Le tasse e i contributi che gli iscritti dovranno versare pur frequentare la Scuola di perfezionamento o il Corso di specializzazione sono fissate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della Facoltà di lingue e letterature straniere.
La tassa di diploma è stabilita dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1962

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1962

Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 14. - VILLA