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LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1548

Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  29-11-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la spesa per l'erogazione della quota fissa annua di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco (Groupe d'etude international du plomb et du zinc) costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, nonché dalla quota suppletiva annua proporzionale alla produzione, al consumo ed al volume degli scambi.