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LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1493

Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1967)
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vigente al 02/07/2026
Testo in vigore dal:  7-1-1968
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
Restano salvi gli accertamenti già effettuati e divenuti comunque definitivi, né si la luogo alla restituzione delle imposte già pagate.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 dicembre 1967, n. 1212 ha disposto (con l'articolo unico) che "L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1962, n. 1493, deve intendersi nel senso che le agevolazioni fiscali menzionate nell'articolo stesso sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi, quando ai negozi sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra.
Per la concessione delle suddette agevolazioni è pertanto necessario e sufficiente che ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
a) che almeno il 50 per cento più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinata ad abitazioni;
b) che non più del 25 per cento della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato a negozi".