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LEGGE 29 settembre 1962, n. 1483

Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 14-11-1962
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  della  difesa,  per  le esigenze degli studi e delle
ricerche  nel  campo  dell'energia  nucleare e per la preparazione di
personale  specializzato,  puo' avvalersi anche dell'opera di persone
estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata
dalle  Facolta' di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche
e  naturali,  chimica  industriale, farmacia, ingegneria, assunte con
contratto a termine rinnovabile.
  Il  contingente  delle persone da assumere e' stabilito con decreto
del  Ministro  per  la  difesa,  di  concerto  con il Ministro per il
tesoro, nel limite massimo di 60 unita'.