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LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1469

Modifica dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, sulla corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti e interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-11-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al primo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1956, n. 1325, è aggiunta la seguente lettera:
"c) sui valori eccedenti i 2 milioni verrà applicato il coefficiente risultante dal residuo delle somme disponibili dopo stabilita l'entità degli stanziamenti necessari per le liquidazioni degli indennizzi di cui alle lettere a) e b). Il Ministro per il tesoro determinerà il coefficiente di maggiorazione definitivo per le liquidazioni di cui alla presente lettera e, in attesa, fisserà con propri decreti, i coefficienti di maggiorazione provvisori per la concessione di acconti oltre quelli già liquidati".
Il secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge è soppresso.