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LEGGE 26 settembre 1962, n. 1446

Corresponsione ai gestori delle ricevitorie del lotto di un acconto d'aggio per la non effettuata estrazione del 10 giugno 1961.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-10-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



In dipendenza della non effettuata estrazione del lotto già prevista per il giorno 10 giugno 1961, è attribuita - a tutti gli effetti - alle ricevitorie del lotto, per l'esercizio finanziario 1960-61, la riscossione netta corrispondente a quella effettuata da ciascuna ricevitoria per le 51 estrazioni dell'esercizio stesso maggiorata di un cinquantunesimo.
Le intendenze di finanza sedi di estrazione provvederanno a determinare ed a far corrispondere l'ammontare delle somme spettanti, a titolo di aggio e di rimborso spese di gestione, ad ogni gestore del lotto in servizio nel periodo dal 12 al 17 giugno 1961, in conformità di quanto disposto dal comma precedente.
La spesa relativa farà carico all'apposito capitolo previsto nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'aggio ai gestori del lotto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1962

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