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LEGGE 27 settembre 1962, n. 1435

Sistemazione dei servizi di riscossione dei tributi diretti nel comune di Campione d'Italia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  30-10-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Con decreto del Ministro per le finanze, il comune di Campione d'Italia, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e 173 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 643, può essere incaricato della riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore scelto dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei collettori, dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di qualsiasi altro ente, riscuotibili per ruolo con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette.
L'aggio di riscossione è determinato col decreto di conferimento del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni vigenti.
Il Comune è esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione; si applicano nei suoi confronti le vigenti norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 settembre 1962

SEGNI FANFANI - TRABUCCHI -

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