stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 agosto 1962, n. 1341

Norme per il finanziamento dei censimenti generali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-9-1962
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'onere dei censimenti generali e' a carico dello Stato.
  I  fondi  occorrenti  verranno  assegnati  all'Istituto centrale di
statistica che ne rendera' conto con apposita.
  gestione.