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LEGGE 23 agosto 1962, n. 1335

Modalità per il versamento del contributo dello Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  25-9-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La somma di lire 269.957.559.000 da corrispondersi dallo Stato all'istituto nazionale della previdenza sociale alla data del 31 dicembre 1960 a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione della, legge 4 aprile 1952, n. 218, della legge 26 novembre 1955, n. 1125, e della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in aggiunta alle somme stanziate, fino all'esercizio 1960-61, è versata all'Istituto medesimo in ragione di:
L. 49.000.000.000...................... nell'esercizio 1961-62 " 49.000.000.000..................... " 1962-63 " 43.000.000.000..................... " 1963-64 " 43.600.000.000..................... " 1961-65 " 43.000.000.000..................... " 1965-66 " 42.957.559.000..................... " 1966-67
Le ulteriori somme da corrispondersi per il periodo dal 1 gennaio 1961 al 30 giugno 1962 al citato Istituto per gli stessi fini, in aggiunta agli stanziamenti iscritti negli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, saranno ripartite in tre annualità uguali a decorrere dall'esercizio 1965-66. Tali somme saranno accertate, sulla base delle risultanze della gestione del Fondo, con decreto dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.