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DECRETO-LEGGE 5 settembre 1962, n. 1312

Sospensione dei termini nei Comuni delle province di Avellino e Benevento e in alcuni Comuni delle province di Caserta, Foggia, Campobasso e Salerno.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 ottobre 1962, n. 1470 (in G.U. 25/10/1962, n.270).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/1962)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  26-10-1962
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 1962 nelle province di Avellino, Benevento, Campobasso, Caserta, Foggia e Salerno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

((In tutti i Comuni delle province di Avellino e Benevento; nei comuni di Alife, Arienzo, Capua, San Felice a Cancello, Cesa, Conca della Campania, Formicola, Maddaloni, Mignano, Montelungo, Pietramelara, Roccaromana, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Sessa Aurunca, Teano e Roccadevandro della provincia di Caserta: nei comuni di Accadia, Anzano di Puglia, Bovino, Castelluccio Valmaggiore, Celle San Vito, Faeto, Monteleone Puglia e Roseto Valfortore della provincia di Foggia; nei comuni di Ururi, Gambatesa e San Martino in Pensilis della provincia di Campobasso nei comuni di Mercato San Severino, Sarno e Baronissi della provincia di Salerno, il corso dei termini di prescrizione e di decadenza, scadenti dal 21 agosto al 15 ottobre 1962, è sospeso fino al giorno 30 novembre 1962.
È parimenti sospeso fino al 30 novembre 1962 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 21 agosto 1962, scadenti tra il 21 agosto 1962 e il 13 ottobre 1962 e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti))
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