stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1227

Agevolazioni tributarie a favore di Stati esteri per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione.

nascondi
vigente al 13/05/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  6-9-1962
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le agevolazioni tributarie previste per le liberalità aventi fini di beneficenza, istruzione od educazione, estese agli Enti stranieri con l'articolo unico della legge 10 febbraio 1953, n. 59, si applicano anche agli Stati esteri, sempre che sussista reciprocità di trattamento.