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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1962, n. 1163

Adeguamento dell'orario giornaliero di lavoro degli Uffici del registro alle esigenze del pubblico servizio.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze; Decreta:

Art. 1


Ferme restando le norme in vigore sull'orario giornaliero di servizio degli Uffici del registro, per tutto il tempo in cui gli Uffici finanziari osserveranno l'orario di lavoro giornaliero di sei ore, gli Uffici del registro rimarranno aperti al pubblico per cinque ore in ciascun giorno feriale.
Negli Uffici del registro, nei quali è in funzione il servizio autonomo di cassa, l'orario di cassa avrà termine un'ora prima della chiusura dell'Ufficio al pubblico.
Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono l'orario di lavoro ridotto nell'ultimo giorno del mese e nei giorni considerati solennità civile.