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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1962, n. 1160

Determinazione dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5, numeri 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 335, per il finanziamento dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2, secondo e terzo della legge 21 marzo 1958, n. 335;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I contributi di cui all'art. 5, comma primo, numeri 1 e 2, della legge 21 marzo 1958, n. 335, dovuti all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse marittime, sono determinati, per gli anni 1960 e 1961, nella misura dello 0,20 per cento dei contributi incassati dal predetto Istituto, per le gestioni industriale ed agricola, e dalle succitate Casse marittime, per la gestione assicurazione infortuni sul lavoro.