stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 25 dicembre 1862, n. 1050

Col quale sono mantenute provvisoriamente in vigore le disposizioni della legge 4 agosto 1861 sugli alloggi e somministranze militari a carico dei Comuni. (062U1050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  10-1-1863 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 27 luglio 1862, n.° 723, colla quale furono mantenute in vigore fino al 1° gennaio del prossimo venturo anno le disposizioni della legge 4 agosto 1861 relative alle somministranze militari a carico dei Comuni;
Considerando essere imminente lo spirare dei termini nella rammentata legge stabiliti, ed importare sommamente che le disposizioni della legge 4 agosto 1861 sulle somministranze militari rimangano in vigore fino a che il Parlamento non abbia sanzionato una proposta di legge definitiva sopra questa materia;
Sulla proposta del Nostro Ministro dell'Interno;

Sentito

il Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Provvisoriamente, e fino a che sia approvata e posta in vigore la nuova legge sopra gli alloggi e le somministranze militari a carico dei Comuni, continueranno ad osservarsi nella materia le disposizioni della legge 4 agosto 1861, n. 142.