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REGIO DECRETO 18 dicembre 1862, n. 1046

Col quale si mandano pubblicare in Toscana alcuni articoli del Codice penale Sardo in esecuzione della legge 5 maggio 1862 sulla privativa postale. (062U1046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-1-1863 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 44 della legge sulla privativa postale in data 5 maggio 1862, n.° 604, il quale dispone che saranno pubblicati in Toscana gli articoli 237, 296, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle altre Provincie del Regno e che il Governo del Re col mezzo di Reale Decreto darà le opportune disposizioni per la loro applicazione;

Sulla

proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, di concerto con quello dei Lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono col presente Decreto pubblicati in Toscana gli articoli 237, 296, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle altre Provincie del Regno.

Per l'applicazione delle pene sancite nei succitati articoli, saranno altresì pubblicati in Toscana gli articoli 54, 56 e 60 del suddetto Codice.