stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 18 dicembre 1862, n. 1046

Col quale si mandano pubblicare in Toscana alcuni articoli del Codice penale Sardo in esecuzione della legge 5 maggio 1862 sulla privativa postale. (062U1046)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/01/1863 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 10-1-1863
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 44 della legge  sulla  privativa  postale  in  data  5
maggio 1862, n.° 604, il quale  dispone  che  saranno  pubblicati  in
Toscana gli articoli 237, 296, 335 e 336 del  Codice  penale  vigente
nelle altre Provincie del Regno e che il Governo del Re col mezzo  di
Reale  Decreto  dara'  le  opportune   disposizioni   per   la   loro
applicazione; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli,  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e dei Culti, di concerto con quello dei Lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono col presente Decreto pubblicati in Toscana gli  articoli  237,
296, 335 e 336 del Codice penale vigente nelle  altre  Provincie  del
Regno. 
 
  Per l'applicazione  delle  pene  sancite  nei  succitati  articoli,
saranno altresi' pubblicati in Toscana gli articoli 54, 56 e  60  del
suddetto Codice.