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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1962, n. 967

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania ad esercitare il credito fondiario.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  15-8-1962

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la deliberazione in data 29 ottobre 1961, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza; con la quale la Cassa stessa chiede di poter esercitare il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


La Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, è autorizzata ad esercitare, nel territorio delle Province in cui ha proprie filiali, il credito fondiario in conformità delle disposizioni vigenti in materia.