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REGIO DECRETO 30 ottobre 1862, n. 916

Che accorda pel 1862 un terzo della paga ai Preposti ed agli altri individui dei Corpi di sorveglianza per le Dogane e per le Privative che licenziati per età, difetti fisici od infermità non hanno diritto a pensione. (062U0916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/11/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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vigente al 14/05/2026