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REGIO DECRETO 25 settembre 1862, n. 887

Per l'ordinamento del personale addetto al servizio delle macchine tanto a bordo delle navi che a terra negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato. (062U0887)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/11/1862
Il provvedimento è stato in parte pubblicato successivamente nelle seguenti Gazzette: GU n. 258 del 31-10-1862, GU n. 259 del 01-11-1862.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-11-1862 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo

preliminare. Al servizio delle macchine tanto a bordo delle navi che a terra negli arsenali marittimi e nei cantieri dello Stato è destinato un personale particolare costituito secondo è prescritto da questo Nostro Decreto.

Art. 1



Il personale pel servizio delle macchine a vapore della Marina dello Stato consta di:

Uffiziali Macchinisti,

Sott'Uffiziali Macchinisti,

i quali per l'alimentazione dei fuochi e pei lavori manuali dispongono di Sott'Uffiziali, Marinari od Operai fuochisti e di Stivatori, che fanno parte integrante delle Divisioni del Corpo Reale Equipaggi.