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LEGGE 23 giugno 1962, n. 883

Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  9-8-1962 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il numero delle promozioni annuali dei capitani del ruolo normale del Corpo di commissariato della Marina, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è elevato a 12 per ciascuno degli anni 1962 e 1963 Per gli stessi anni l'aliquota degli ufficiali da ammettere a prima valutazione è fissata in un sesto, anziché un dodicesimo, della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Il numero delle promozioni annuali dei capitani nel ruolo normale delle capitanerie di porto, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955.
n. 1137, è elevato a 15 per ciascuno degli anni 1962 e 1963. Per gli stessi anni l'aliquota da ammettere a prima valutazione è fissata in un ottavo, anziché un dodicesimo, della, somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Per l'anno 1962 in aggiunta al quadro di avanzamento dei capitani dei ruoli normali dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, già formato per lo stesso anno si procede alla formazione di un secondo quadro di avanzamento per le promozioni da effettuare in più di quelle stabilite dalla suddetta tabella.
Per la formazione di tale quadro l'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione è determinata con riferimento alla data del 31 dicembre 1961.