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REGIO DECRETO 14 settembre 1862, n. 840

Che stabilisce le indennità da corrispondersi agli Impiegati di vari Dicasteri in missione per affari amministrativi. (062U0840)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  19-10-1862 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla

proposta del Ministro delle Finanze, d'accordo coi Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, dei Lavori pubblici, e dell'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Gli Impiegati in missione, del Ministero delle Finanze, dell'Interno, di Agricoltura, Industria e Commercio, e delle Amministrazioni dai medesimi dipendenti, quelli del Ministero dei Lavori pubblici, del Ministero di Grazia e Giustizia, nonché i membri dell'Ordine Giudiziario nei soli casi di missioni per affari amministrativi, percepiranno, giusta le norme che seguono, un compenso per le spese di viaggio e per quelle di soggiorno fuori del luogo di loro ordinaria residenza.