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LEGGE 24 agosto 1862, n. 791

Conferma dell'amnistia condizionata promulgata in Sicilia col Decreto Prodittatoriale del 17 ottobre 1860. (062U0791)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/09/1862 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 14-9-1862
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I condannati e  gli  imputati  per  omicidio  che  hanno  accettata
l'amnistia impartita con decreto prodittatoriale per la  Sicilia  del
17 ottobre 1860, n.° 265, sono tenuti nel termine di giorni  quindici
dalla data  della  presente  legge  ad  allontanarsi  dal  luogo  del
domicilio degli offesi alla  distanza  di  trenta  miglia  e  per  il
periodo di anni tre. 
 
  In caso d'inadempimento incorreranno nella pena del carcere da  uno
a due anni. 
 
  Qualunque consenso  venisse  dato  dagli  offesi  non  giovera'  ad
esimere   gli   anzidetti   imputati   o   condannati    dall'obbligo
dell'allontanamento, dalla pena suenunciata in caso di  trasgressione
a quest'obbligo.